Convenzione›Parte PRIMA
Art. 3
Principi
In vigore dal 21 giu 1997
Principi
Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e per applicarne le disposizioni, le Parti si attengono tra l'altro ai seguenti principi:
(a) le Parti dovrebbero assicurarsi che le decisioni concernenti la concezione e l'esecuzione dei programmi di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccità siano prese con la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali e che ai livelli superiori sia creato un contesto propizio per facilitare l'azione ai livelli nazionale e locale;
(b) le Parti dovrebbero, in spirito di solidarietà e di compartecipazione internazionali, migliorare la cooperazione e il coordinamento dei livelli subregionale, regionale e internazionale e meglio concentrare le risorse finanziarie, umane, organizzative e tecniche ove sono necessarie;
(c) le Parti dovrebbero, in uno spirito di compartecipazione, istituire una cooperazione tra i poteri pubblici a tutti i livelli, le collettività, le organizzazioni non governative e i gestori delle terre per far meglio capire, nelle zone colpite, la natura e il valore della terra e delle rare risorse idriche, nonché per promuovere uno sfruttamento durevole di queste risorse;
(d) le Parti dovrebbero prendere pienamente in considerazione la situazione e i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare di quelli meno progrediti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-3