Convenzione
Art. 7
4 / 84Priorità all'Africa
In vigore dal 21 giu 1997
Priorità all'Africa
Nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti accordano priorità ai Paesi Parte colpiti dell'Africa, tenuto conto della situazione particolare vigente in questa regione, senza tuttavia trascurare i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in altre regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-c-7