Convenzione›Parte QUINTA
Art. 26
Comunicazione d'informazioni
In vigore dal 21 giu 1997
Comunicazione d'informazioni
1. Ogni Parte comunica alla Conferenza delle Parti, per il tramite del Segretariato permanente, affinché siano esaminate nelle sessioni ordinarie, relazioni sulle misure che ha adottato per l'attuazione della Convenzione. La Conferenza delle Parti stabilisce lo scadenzario secondo il quale tali relazioni devono essere sottoposte e ne stabilisce la presentazione.
2. I Paesi Parte colpiti forniscono una descrizione delle strategie che hanno elaborato in virtù dell' della Convenzione e comunicano qualsiasi informazione pertinente concernente la loro attuazione.
3. I Paesi Parte colpiti che attuano programmi d'azione in virtù degli -15 forniscono una descrizione dettagliata di tali programmi nonché della loro attuazione.
4. Qualsiasi gruppo di Paesi Parte colpiti può presentare una comunicazione congiunta sulle misure adottate ai livelli subregionale e/o regionale nell'ambito dei programmi d'azione.
5. I Paesi Parte sviluppati rendono conto delle misure che hanno adottato per aiutare all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione, e forniscono segnatamente informazioni sulle risorse finanziarie che hanno fornito, o che forniscono, a norma della Convenzione.
6. Le informazioni comunicate in virtù dei paragrafi 1-4 sono trasmesse quanto prima dal Segretariato permanente alla Conferenza delle Parti e a tutti gli organi sussidiari competenti.
7. La Conferenza delle Parti facilita la fornitura, se lo domandano, ai Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare in Africa, di un sostegno tecnico e finanziario per compilare e comunicare le informazioni di cui al presente articolo nonché per determinare i bisogni tecnici e finanziari connessi ai programmi d'azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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