Allegato IV›Parte SESTA
Art. 5
Elaborazione e attuazione dei programmi d'azione nazionali
In vigore dal 21 giu 1997
Elaborazione e attuazione dei programmi d'azione nazionali
Per elaborare e attuare i programmi d'azione nazionali in applicazione degli della Convenzione, ogni Paese Parte colpito della regione deve segnatamente, secondo quanto conviene:
(a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire il suo programma;
(b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione del programma grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, in collaborazione con le autorità locali ed organizzazioni non governative competenti;
(c) studiare lo stato dell'ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cause e le conseguenze della desertificazione e determinare gli ambiti di azione prioritari;
(d) valutare, con la partecipazione delle popolazioni colpite, i programmi anteriori e in corso per concepire una strategia ed elaborare le attività da prevedere nel programma d'azione;
(e) stabilire programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni raccolte mediante le attività di cui ai paragrafi (a)- (d); e
(f) definire e applicare procedure e punti di riferimento per sorvegliare e valutare l'attuazione del programma.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-5-4