Allegato IVParte SESTA

Art. 5

Elaborazione e attuazione dei programmi d'azione nazionali

In vigore dal 21 giu 1997
Elaborazione e attuazione dei programmi d'azione nazionali Per elaborare e attuare i programmi d'azione nazionali in applicazione degli della Convenzione, ogni Paese Parte colpito della regione deve segnatamente, secondo quanto conviene: (a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire il suo programma; (b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione del programma grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, in collaborazione con le autorità locali ed organizzazioni non governative competenti; (c) studiare lo stato dell'ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cause e le conseguenze della desertificazione e determinare gli ambiti di azione prioritari; (d) valutare, con la partecipazione delle popolazioni colpite, i programmi anteriori e in corso per concepire una strategia ed elaborare le attività da prevedere nel programma d'azione; (e) stabilire programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni raccolte mediante le attività di cui ai paragrafi (a)- (d); e (f) definire e applicare procedure e punti di riferimento per sorvegliare e valutare l'attuazione del programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-5-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo