Allegato IV›Parte SESTA
Art. 6
Contenuto dei programmi d'azione nazionali
In vigore dal 21 giu 1997
Contenuto dei programmi d'azione nazionali
I Paesi Parte colpiti della regione possono prevedere nei loro progammi d'azione nazionali misure concernenti:
(a) gli ambiti legislativo, istituzionale e amministrativo;
(b) i metodi d'utilizzazione delle terre, la gestione delle risorse idriche, la conservazione del suolo, il genio forestale, le attività agricole e la sistemazione dei pascoli e dei percorsi; (c) la gestione e la conservazione della fauna e della flora e di altre forme di diversità biologica;
(d) la protezione contro gli incendi forestali;
(e) la promozione di mezzi di sussistenza alternativi; e
(f) la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-6-4