Allegato IV›Parte SESTA
Art. 7
Programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti
In vigore dal 21 giu 1997
Programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti
1. I Paesi Parte colpiti della regione possono, conformemente all' della Convenzione, elaborare ed eseguire un programma d'azione subregionale e/o regionale destinato a completare i programmi d'azione nazionali e a renderli più efficaci. Due o più Parti della subregione possono pure convenire l'elaborazione di un programma d'azione congiunto.
2. Le disposizioni degli si applicano mutatis mutandis all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti. Questi programmi devono inoltre comportare attività di ricerca-sviluppo concernenti determinati ecosistemi nelle zone colpite.
3. Per elaborare e attuare i programmi d'azione subregionali, regionali o congiunti, i Paesi Parte colpiti della regione devono, secondo quanto conviene:
(a) definire, in collaborazione con le istituzioni nazionali, gli obiettivi nazionali in materia di lotta contro la desertificazione che fossero già agevolmente conseguibili con questi programmi, nonché le attività che questi ultimi permetterebbero di svolgere in modo efficace;
(b) valutare le capacità e le attività operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti; e
(c) analizzare i programmi esistenti in materia di desertificazione comuni alle Parti della regione nonché i loro rapporti con i programmi d'azione nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-7-4