Allegato IV›Parte SESTA
Art. 9
Parti che non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria
In vigore dal 21 giu 1997
Parti che non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria
I Paesi sviluppati colpiti della regione, Parti della Convenzione, non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria ai fini dell'attuazione dei programmi nazionali, subregionali, regionali e congiunti a norma della Convenzione.
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