Allegato IVParte SESTA

Art. 9

Parti che non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria

In vigore dal 21 giu 1997
Parti che non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria I Paesi sviluppati colpiti della regione, Parti della Convenzione, non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria ai fini dell'attuazione dei programmi nazionali, subregionali, regionali e congiunti a norma della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-9-2

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