Allegato IV›Parte SESTA
Art. 8
Coordinamento dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti
In vigore dal 21 giu 1997
Coordinamento dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti
I Paesi Parte colpiti che elaborano un programma d'azione subregionale, regionale o congiunto possono istituire un comitato di coordinamento composto di rappresentanti di ogni Paese Parte colpito al fine di esaminare i progressi della lotta contro la desertificazione, di armonizzare i programmi d'azione nazionali, di formulare raccomandazioni ai differenti stadi dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi subregionali, regionali o congiunti, e di servire quale centro di collegamento per il coordinamento e la promozione della cooperazione tecnica in applicazione degli -19 della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-8-3