Allegato IVParte SESTA

Art. 8

Coordinamento dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti

In vigore dal 21 giu 1997
Coordinamento dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti I Paesi Parte colpiti che elaborano un programma d'azione subregionale, regionale o congiunto possono istituire un comitato di coordinamento composto di rappresentanti di ogni Paese Parte colpito al fine di esaminare i progressi della lotta contro la desertificazione, di armonizzare i programmi d'azione nazionali, di formulare raccomandazioni ai differenti stadi dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi subregionali, regionali o congiunti, e di servire quale centro di collegamento per il coordinamento e la promozione della cooperazione tecnica in applicazione degli -19 della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-8-3

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