Allegato III›Parte SESTA
Art. 5
Cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica
In vigore dal 21 giu 1997
Cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica
Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi - 18, e nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall' del presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente:
(a) favoriscono il rafforzamento delle reti di cooperazione tecnica e dei sistemi d'informazione nazionali, subregionali e regionali, nonché la loro integrazione, secondo quanto conviene, nelle fonti mondiali d'informazione;
(b) allestiscono un inventario delle tecnologie e delle conoscenze disponibili e favoriscono la loro diffusione e la loro utilizzazione;
(c) incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche tradizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell' della Convenzione;
(d) determinano i bisogni in materia di trasferimento di tecnologia; e
(e) operano a favore della definizione, dell'adattamento, dell'adozione e del trasferimento di nuove tecnologie ecologicamente razionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-5-3