Allegato IIIParte SESTA

Art. 5

Cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica

In vigore dal 21 giu 1997
Cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi - 18, e nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall' del presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: (a) favoriscono il rafforzamento delle reti di cooperazione tecnica e dei sistemi d'informazione nazionali, subregionali e regionali, nonché la loro integrazione, secondo quanto conviene, nelle fonti mondiali d'informazione; (b) allestiscono un inventario delle tecnologie e delle conoscenze disponibili e favoriscono la loro diffusione e la loro utilizzazione; (c) incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche tradizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell' della Convenzione; (d) determinano i bisogni in materia di trasferimento di tecnologia; e (e) operano a favore della definizione, dell'adattamento, dell'adozione e del trasferimento di nuove tecnologie ecologicamente razionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-5-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo