Allegato IIParte SESTA

Art. 8

Meccanismi di cooperazione e di coordinamento

In vigore dal 21 giu 1997
Meccanismi di cooperazione e di coordinamento 1. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtù del paragrafo 1 (a) dell', e le altre Parti della regione, possono, secondo quanto conviene, creare un meccanismo i cui fini sarebbero, tra gli altri, i seguenti: (a) scambio d'informazioni, di esperienze, di conoscenze e di capacità operative; (b) cooperazione e coordinamento delle azioni, compresi accordi bilaterali e multilaterali, ai livelli subregionale e regionale; (c) promozione della cooperazione scientifica, tecnica, tecnologica e finanziaria conformemente agli -7; (d) determinazione dei bisogni di cooperazione esterna; e (e) assistenza operativa e valutazione dell'attuazione dei programmi d'azione. 2. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtù del paragrafo 1 (a) dell', e le altre Parti della regione possono pure, secondo quanto conviene, tenere consultazioni e garantire un coordinamento concernente i programmi d'azione nazionali, subregionali e comuni. Possono associare a tale processo, secondo quanto conviene, altre Parti e organizzazioni intergovernative e non governative competenti. Questo coordinamento mira tra l'altro a giungere alla conclusione di un accordo sulle possibilità di cooperazione internazionale conformemente agli della Convenzione, a rafforzare la cooperazione tecnica e a destinare le risorse in modo che siano utilizzate efficacemente. 3. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordinamento e il Segretariato permanente può, a loro richiesta, in virtù dell' della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento: (a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo profitto a tal fine dagli insegnamenti di altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; (c) fornendo altre informazioni che possono essere utili per stabilire o migliorare i processi di coordinamento.
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