Allegato II›Parte SESTA
Art. 5
Programmi d'azione subregionali e comuni
In vigore dal 21 giu 1997
Programmi d'azione subregionali e comuni
1. In applicazione dell' della Convenzione, i Paesi colpiti dell'Asia, Parti della Convenzione, possono convenire di comune intesa di tenere consultazioni e di cooperare con altre Parti, secondo quanto conviene, per elaborare ed eseguire programmi d'azione subregionali o comuni, secondo quanto conviene, al fine di completare i programmi d'azione nazionali e rendere più efficace la loro attuazione. In ognuno di questi casi, le Parti interessate possono convenire congiuntamente di affidare ad organizzazioni subregionali, comprese quelle bilaterali o nazionali, o ad istituzioni specializzate subregionali o nazionali, responsabilità concernenti l'elaborazione, il coordinamento e l'attuazione dei programmi. Queste organizzazioni o istituzioni possono anche svolgere funzione di collegamento essendo incaricate della promozione e del coordinamento delle attività da svolgere in applicazione degli -18 della Convenzione.
2. Per elaborare ed eseguire programmi d'azione subregionali o comuni i Paesi Parte colpiti della regione devono, tra l'altro, secondo quanto conviene:
(a) definire, in cooperazione con istituzioni nazionali, le priorità in materia di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccità che fossero già agevolmente conseguibili con tali programmi, nonché le attività pertinenti che questi permetterebbero di adempiere in modo efficace;
(b) valutare i mezzi d'azione e le attività operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti;
(c) analizzare i programmi esistenti che si riferiscono alla desertificazione ed alla siccità e che associano tutti i Paesi della regione o della subregione o alcuni di essi, nonché i loro rapporti con i programmi d'azione nazionali; e
(d) quando è in gioco una cooperazione internazionale, comprese anche risorse finanziarie e tecniche, definire, in uno spirito compartecipativo, meccanismi bilaterali e/o multilaterali appropriati per sostenere i programmi.
3. Tra i programmi d'azione subregionali o comuni possono figurare programmi comuni decisi per gestire in modo durevole le risorse naturali transfrontaliere che hanno un nesso con la desertificazione, priorità concernenti il coordinamento e altre attività nell'ambito del rafforzamento delle capacità, della cooperazione scientifica e tecnica, in particolare dei sistemi d'allarme precoce di siccità e meccanismi di riunione dell'informazione, nonché mezzi per consolidare le organizzazioni o istituzioni subregionali e di altro tipo.
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