Allegato II›Parte SESTA
Art. 7
Risorse e meccanismi finanziari
In vigore dal 21 giu 1997
Risorse e meccanismi finanziari
1. Le Parti, vista l'importanza della lotta contro la desertificazione e dall'attenuazione della siccità nella regione asiatica, favoriscono la mobilizzazione di risorse finanziarie sostanziali e la disponibilità di meccanismi finanziari, conformemente agli della Convenzione.
2. Conformemente alla Convenzione e sulla base del meccanismo di coordinamento previsto all' e in conformità con le loro politiche nazionali di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente:
(a) adottano debite misure per razionalizzare e consolidare i meccanismi di finanziamento, che fanno capo ad investimenti pubblici e privati per pervenire a risultati concreti nelle azioni di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccità;
(b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale, in particolare in materia finanziaria, tecnica e tecnologica, per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e
(c) favoriscono la partecipazione delle istituzioni di cooperazione finanziaria bilaterali e/o multilaterali al fine di garantire l'attuazione della Convenzione.
3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le procedure per convogliare i fondi ai Paesi Parte colpiti della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-7-2