Allegato II›Parte SESTA
Art. 6
Attività regionali
In vigore dal 21 giu 1997
Attività regionali
Nel quadro delle attività regionali intese a consolidare i programmi d'azione subregionali o comuni, si possono prevedere tra l'altro misure atte a rinforzare le istituzioni e i meccanismi di coordinamento e di cooperazione ai livelli nazionale, subregionale e regionale e a favorire l'attuazione degli -19 della Convenzione. Queste attività possono anche consistere nel:
(a) promuovere e rafforzare le reti di cooperazione tecnica;
(b) stabilire inventari di tecnologie, conoscenze, capacità operative e pratiche nonché di tecnologie e capacità operative tradizionali e locali e nell'incoraggiare la loro diffusione ed utilizzazione;
(c) valutare i bisogni per quanto concerne il trasferimento di tecnologia e promuovere l'adattamento e l'utilizzazione di quest'ultima; e
(d) incoraggiare i programmi di sensibilizzazione del pubblico e promuovere il rafforzamento delle capacità a tutti i livelli intensificando le attività di formazione e di ricerca-sviluppo e instaurando sistemi adeguati per mettere in valore le risorse umane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-6-2