Allegato IIParte SESTA

Art. 2

Particolarità della regione asiatica

In vigore dal 21 giu 1997
Particolarità della regione asiatica Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtù della Convenzione, le Parti prendono in considerazione, secondo quanto conviene, le particolarità seguenti che si applicano a livelli differenti ai Paesi colpiti Parte della regione: (a) la forte proporzione di zone colpite, o suscettibili di essere colpite, sul territorio di questo Paese, e la grande diversità di queste zone per quanto concerne il clima, la topografia, lo sfruttamento del suolo e i sistemi socio-economici; (b) una pesante pressione sulle risorse naturali per garantire la sussistenza; (c) l'esistenza di sistemi di produzione direttamente legati ad una povertà generalizzata, che provocano un degrado delle terre ed esauriscono le già scarse risorse idriche; (d) le conseguenze importanti della situazione dell'economia mondiale e di problemi sociali come la povertà, le precarie condizioni di salute e di alimentazione, l'assenza di sicurezza alimentare, le migrazioni, le persone dislocate e la dinamica demografica; (e) la capacità crescente ma ancora insufficiente di questi Paesi di fronte ai problemi di desertificazione e di siccità a livello nazionale, nonché del quadro istituzionale di cui dispongono; (f) la necessità per essi di una cooperazione internazionale per poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in rapporto con la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccità.
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