Allegato I›Parte SESTA
Art. 17
Trasferimento, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie
In vigore dal 21 giu 1997
Trasferimento, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie
Nel quadro dell'applicazione dell' della Convenzione, relativo al trasferimento, all'acquisizione, all'adattamento e alla definizione di tecnologie, le Parti si impegnano a conferire la priorità ai Paesi Parte africani e, se necessario, a sviluppare con loro nuovi modelli di compartecipazione e di cooperazione per accrescere il consolidamento delle capacità nei campi di ricerca e di sviluppo scientifici nonché della raccolta e della diffusione dell'informazione per permettere loro di attuare le loro strategie miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-17