Allegato I›Parte SESTA
Art. 16
Assistenza tecnica e cooperazione
In vigore dal 21 giu 1997
Assistenza tecnica e cooperazione
Le Parti s'impegnano, in funzione delle loro rispettive capacità, a razionalizzare l'assistenza tecnica fornita ai Paesi Parte africani e la cooperazione con questi ultimi, al fine di accrescere l'efficacia dei progetti e dei programmi, provvedendo tra l'altro a:
(a) limitare le spese di appoggio e di sostegno, soprattutto le spese generali, in ogni caso, queste spese rappresentano soltanto un'esigua percentuale del costo totale del progetto per ottimizzarne gli effetti;
(b) far capo di preferenza ai servizi di esperti nazionali competenti o, qualora necessario, di esperti competenti della subregione e/o della regione, per la concezione, l'elaborazione e l'attuazione dei progetti e formare esperti locali qualora non ve ne siano; e (c) fare in modo che l'assistenza tecnica da apportare sia gestita e coordinata correttamente nonché utilizzata con efficacia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-16