Allegato IParte SESTA

Art. 15

Meccanismi finanziari

In vigore dal 21 giu 1997
Meccanismi finanziari 1. In ossequio alle disposizioni dell' della Convenzione, che sottolinea la priorità da accordare in particolare ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e tenuto conto della situazione particolare in cui versa tale regione, le Parti si adoperano specialmente per applicare in Africa le disposizioni dei paragrafi 1 (d) e 1 (e) dell' della Convenzione, segnatamente: (a) facilitando la creazione di meccanismi, come fondi nazionali per la lotta contro la desertificazione, al fine di convogliare le risorse finanziarie a livello locale; (b) rafforzando i fondi e i meccanismi finanziari esistenti ai livelli subregionale e regionale. 2. In ossequio alle disposizioni degli della Convenzione, le Parti che sono parimenti membri degli organi dirigenti delle istituzioni finanziarie regionali e subregionali pertinenti, incluse la Banca africana di sviluppo e il Fondo africano di sviluppo, incoraggiano gli sforzi miranti a conferire la necessaria priorità e attenzione alle attività di queste istituzioni che fanno progredire l'attuazione del presente allegato. 3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le modalità per convogliare i fondi ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione.
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