Art. 17 · Trasferimento, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie
Allegato IParte SESTA

Art. 17

57 / 84

Trasferimento, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie

In vigore dal 21 giu 1997
Trasferimento, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie Nel quadro dell'applicazione dell' della Convenzione, relativo al trasferimento, all'acquisizione, all'adattamento e alla definizione di tecnologie, le Parti si impegnano a conferire la priorità ai Paesi Parte africani e, se necessario, a sviluppare con loro nuovi modelli di compartecipazione e di cooperazione per accrescere il consolidamento delle capacità nei campi di ricerca e di sviluppo scientifici nonché della raccolta e della diffusione dell'informazione per permettere loro di attuare le loro strategie miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-17