Allegato IIIParte SESTA

Art. 6

Risorse e meccanismi finanziari

In vigore dal 21 giu 1997
Risorse e meccanismi finanziari Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi , nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall' e in conformità con le loro politiche di sviluppo nazionale, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: (a) adottano le misure per razionalizzare e rafforzare i meccanismi di finanziamento che fanno capo ad investimenti pubblici e privati al fine di giungere a risultati concreti nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità; (b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e (c) favoriscono la partecipazione d'organismi di cooperazione finanziaria bilaterale e/o multilaterale per garantire l'attuazione della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-6-3

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