Allegato III›Parte SESTA
Art. 6
Risorse e meccanismi finanziari
In vigore dal 21 giu 1997
Risorse e meccanismi finanziari
Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi , nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall' e in conformità con le loro politiche di sviluppo nazionale, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente:
(a) adottano le misure per razionalizzare e rafforzare i meccanismi di finanziamento che fanno capo ad investimenti pubblici e privati al fine di giungere a risultati concreti nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità;
(b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e
(c) favoriscono la partecipazione d'organismi di cooperazione finanziaria bilaterale e/o multilaterale per garantire l'attuazione della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;170#art-ai-6-3