Accordo›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 4 mar 1997
1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.
2. Conformemente al GATS, detto trattamento non si applica:
a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle
disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle
esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'Accordo GATS.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-30