Accordo
Art. 35
In vigore dal 4 mar 1997
Le Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilità per l'acquisto di merci, opere e servizi aldilà di quanto è già stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.
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