Accordo

Art. 38

In vigore dal 4 mar 1997
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non venga adottata nè mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e Israele in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-38

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