Accordo›Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 4 mar 1997
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e Israele provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o di Israele, la Comunità o Israele, rispettivamente, possono adottare, conformemente alle condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e Israele per un periodo non superiore a sei mesi, semprechè tali misure siano strettamente necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-34