AccordoTitolo III

Art. 29

In vigore dal 4 mar 1997
1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'Accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una Parte a favore di consumatori dei servizi situati nell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale Accordo. 3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
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