Accordo

Art. 26

In vigore dal 4 mar 1997
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o Israele abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o Israele, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, adottare misure restrittive di durata limitata e la cui portata non può eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o Israele, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte e le sottopongono appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-26

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