Accordo

Art. 22

In vigore dal 4 mar 1997
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-22

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