Accordo
Art. 18
In vigore dal 4 mar 1997
1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-18