Accordo

Art. 15

In vigore dal 4 mar 1997
La Comunità e Israele esaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilità di accordarsi vicendevolmente e nel reciproco interesse concessioni per quanto riguarda gli scambi di prodotti della pesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo