Accordo

Art. 12

In vigore dal 4 mar 1997
I prodotti agricoli originari di Israele elencati nel protocollo n. 1 e nel protocollo n. 3 importati nella Comunità sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-12

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