Accordo

Art. 7

In vigore dal 4 mar 1997
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'Allegato I del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-7

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