AccordoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 4 mar 1997
1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: - sviluppare una migliore comprensione reciproca e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra; - promuovere la stabilità e la sicurezza regionale.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-3

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