Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 4 mar 1997
1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
- sviluppare una migliore comprensione reciproca e a una
progressiva convergenza di posizioni sulle questioni
internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione
e degli interessi dell'altra;
- promuovere la stabilità e la sicurezza regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-3