Accordo
Art. 8
In vigore dal 4 mar 1997
Negli scambi tra la Comunità e Israele non sono ammessi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, nè tasse di effetto equivalente. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-8