Accordo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 4 mar 1997
1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge in particolare:
a) a livello ministeriale;
b) a livello di alti funzionari (direttori politici) tra
rappresentanti di Israele, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali
diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) attraverso il sistematico aggiornamento di Israele, che
contraccambierà nel modo adeguato, sulle questioni relative alla politica estera e della sicurezza comune;
e) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
2. Tra il Parlamento europeo e la Knesset israeliana si instaura un dialogo politico.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-5