Accordo

Art. 1

In vigore dal 4 mar 1997
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e LO STATO DI ISRAELE, in appresso denominato "Israele", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i sui Stati membri e Israele e dei valori che li accomunano; CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e Israele desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia israeliana in quella europea; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al principio della libertà economica e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani e della democrazia, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico attraverso un'incentivazione della cooperazione regionale; DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse: DESIDERANDO mantenere e intensificare il dialogo in campo economico, scientifico e tecnologico, culturale, nel campo degli audiovisivi e in campo sociale a vantaggio delle Parti; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e da Israele a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), definiti nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round; CONVINTI che il presente Accordo di associazione creerà un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi, gli investimenti e la cooperazione economica e tecnologica, hanno convenuto quanto segue: 1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra. 2. Il presente Accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - promuovere, tra l'altro attraverso l'espansione degli scambi di beni e di servizi, la reciproca liberalizzazione del diritto di stabilimento, l'ulteriore graduale liberalizzazione degli appalti pubblici, la libera circolazione dei capitali e l'intensificazione della cooperazione in campo scientifico e tecnologico, l'armonioso sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunità e Israele, favorendo in tal modo il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'aumento della produttività e della stabilità finanziaria nella Comunità e in Israele; - incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità politica ed economica; - promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-1

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