Accordo
Art. 20
In vigore dal 4 mar 1997
1. Qualora vengano istituite norme specifiche a seguito dell'applicazione della sua politica agricola o di una modifica delle norme esistenti, o qualora vengano modificate o prorogate le disposizioni relative all'applicazione della sua politica agricola, la Parte in questione può modificare le disposizioni derivanti dall'Accordo in relazione ai prodotti oggetto di tali norme o modifiche.
2. Nei casi suddetti la Parte in questione tiene debito conto degli interessi dell'altra Parte. A tal fine le Parti possono reciprocamente consultarsi nell'ambito del Consiglio di associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-20