Accordo
Art. 25
In vigore dal 4 mar 1997
1. Nel caso in cui la Comunità o Israele assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all' a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra Parte.
2. Nei casi specificati agli , prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile la Parte in questione fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per quanto riguarda l', il Comitato di associazione dev'essere informato nel caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate;
b) per quanto riguarda l', le difficoltà generate
dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.
Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. Il campo di applicazione di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;
c) per quanto riguarda l', le difficoltà generate
dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione.
Il Comitato può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;
d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento
immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli , le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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