Accordo›Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 4 mar 1997
Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e nel rispetto delle disposizioni degli , non vi sono restrizioni tra la Comunità, da una parte, e Israele, dall'altra, al movimento di capitali e non vi sono discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza dei loro cittadini o del luogo in cui detti capitali sono investiti.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-31