Accordo›Titolo VI
Art. 43
Metodi e modalità
In vigore dal 4 mar 1997
Metodi e modalità
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica economica, in particolare della politica fiscale, della politica monetaria e della bilancia dei pagamenti, e che intensificherà la stretta collaborazione tra autorità competenti in materia di politica economica, ciascuna per le proprie aree di competenza, nell'ambito del Consiglio di associazione o di qualsiasi altra sede da esso designata;
b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e riunioni di lavoro;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
f) la divulgazione delle informazioni relative alla cooperazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-43