Accordo›Titolo V
Art. 40
In vigore dal 4 mar 1997
Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Le disposizioni dettagliate per il conseguimento di tale obiettivo saranno esposte in accordi separati conclusi a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-40