Art. 35
Accordo

Art. 35

25 / 142
In vigore dal 4 mar 1997
Le Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilità per l'acquisto di merci, opere e servizi aldilà di quanto è già stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-35