Art. 30
AccordoTitolo III

Art. 30

35 / 142
In vigore dal 4 mar 1997
1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto trattamento non si applica: a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'Accordo GATS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-a-30