Convenzione

Art. 9

Coproduzioni finanziarie

In vigore dal 24 nov 1996
- Coproduzioni finanziarie 1. In deroga alle disposizioni dell', ed in conformità con le specifiche disposizioni ed i limiti stabiliti nelle norme legislative e regolamentari in vigore nelle Parti, possono essere ammesse a beneficiare della presente Convenzione, le coproduzioni che rispondono ai seguenti requisiti: a. comportare una o più partecipazioni minoritarie che potranno essere limitate al settore finanziario, in conformità al contratto di produzione, a condizione che ciascuna quota nazionale non sia nè inferiore al 10%, nè superiore al 25% del costo di produzione; b. comportare un coproduttore di maggioranza che fornisca una partecipazione tecnica ed artistica effettiva e soddisfi le condizioni richieste per la concessione, all'opera cinematografica della nazionalità del suo paese; c. concorrere all'affermazione dell'identità europea; d. essere oggetto di contratti di coproduzione che comportino disposizioni relative alla ripartizione dei proventi. 2. Il regime di coproduzione sarà concesso alle coproduzioni finanziarie solo previa autorizzazione concessa caso per caso, dalle Autorità competenti, in considerazione in particolar modo, delle norme dell' di seguito.
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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-9

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