Convenzione
Art. 8
Partecipazione tecnica ed artistica
In vigore dal 24 nov 1996
- Partecipazione tecnica ed artistica
1. Il contributo di ciascun coproduttore deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, il contributo dei coproduttori in materia di personale creativo, di tecnici, di artisti, di interpreti e di industrie tecniche dovrà essere proporzionale al loro investimento.
2. Con riserva degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, e delle esigenze della sceneggiatura, il personale dell'equipe per le riprese cinematografiche deve essere costituito da cittadini degli Stati soci nella coproduzione e la post-produzione deve in linea di massima essere realizzata in questi Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-8