Convenzione
Art. 6
Proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori
In vigore dal 24 nov 1996
- Proporzione dei rispettivi contributi dei
coproduttori
1. In caso di coproduzione multilaterale, la partecipazione più bassa non può essere inferiore al 10% e la partecipazione più elevata non può superare il 70% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Quando la partecipazione più bassa non raggiunge il 20%, la Parte interessata può adottare disposizioni volte a ridurre o ad eliminare l'accesso ai sistemi nazionali di aiuti alla produzione.
2. Qualora la presente Convenzione funga da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste all', paragrafo 4, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 20% e la partecipazione più elevata non potrà superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-6