Convenzione
Art. 3
Definizioni
In vigore dal 24 nov 1996
- Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a. l'espressione "opera cinematografica" significa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di narrativa, di animazione ed i documentari, conformi alle norme relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuna delle Parti interessate e destinate ad essere proiettate nelle sale di spettacolo cinematografiche;
b. il termine "coproduttori" significa le società di produzione cinematografiche o i produttori aventi sede in Parti alla presente Convenzione, vincolati da un contratto di coproduzione;
c. l'espressione "opera cinematografica europea" significa le opere cinematografiche che corrispondono alle condizioni stabilite all'annesso II, che è parte integrante della presente Convenzione;
d. l'espressione "co-produzione multilaterale" indica un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori così come definiti all', paragrafo 2, di cui sopra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-3