Convenzione
Art. 7
Diritti dei coproduttori
In vigore dal 24 nov 1996
- Diritti dei coproduttori
1. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprietà del negativo fotografico originale audio-visivo. Il contratto includerà una norma affinché il negativo originale sia depositato in un luogo selezionato di comune accordo dai coproduttori e sia garantito il libero accesso a quest'ultimo.
2. Il contratto di coproduzione deve inoltre garantire a ciascun coproduttore il diritto ad un internegativo o ad ogni altro supporto che consenta la riproduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-7