Convenzione
Art. 12
Menzione dei paesi coproduttori
In vigore dal 24 nov 1996
- Menzione dei paesi coproduttori
1. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono contenere, nella loro presentazione, la menzione dei paesi coproduttori.
2. Questa menzione deve essere chiaramente indicata nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche ed all'atto della presentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-12