Convenzione

Art. 13

Esportazione

In vigore dal 24 nov 1996
- Esportazione Quando un'opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata verso un paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate, ed una delle Parti coproduttrici non dispone di un libero ingresso nel paese importatore per le sue opere cinematografiche: a. l'opera cinematografica viene di regola aggiunta al contingente del Paese che ha una partecipazione di maggioranza; b. nel caso di un'opera cinematografica per la quale vi è una pari partecipazione dei vari paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del paese che ha le migliori condizioni di esportazione verso il paese d'importazione; c. qualora l'assegnazione non possa essere effettuata secondo il disposto dei capoversi a. e b. precedenti, l'opera cinematografica è assegnata al contingente della Parte che fornisce il realizzatore del film.
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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-13

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