Convenzione
Art. 18
Adesione di Stati non membri
In vigore dal 24 nov 1996
- Adesione di Stati non membri
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa, nonché la Comunità economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata alla maggioranza prevista all'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità economica europea, la Convenzione, in caso di adesione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-18