Convenzione

Art. 22

Notifiche

In vigore dal 24 nov 1996
- Notifiche Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione secondo i suoi ; d. Ogni dichiarazione effettuata secondo l', paragrafo 5 e. ogni denuncia notificata in conformità con l'; f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 1992, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati di cui all', paragrafo 1, come pure ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione. (Seguono firme... ) Copia certificata conforme all'unico esemplare originale, in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Direttore degli Affari giuridici del Consiglio d'Europa Erik HARREMOES
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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596#art-c-22

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