Convenzione
Art. 22
Notifiche
In vigore dal 24 nov 1996
- Notifiche
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione
secondo i suoi ;
d. Ogni dichiarazione effettuata secondo l', paragrafo 5 e. ogni denuncia notificata in conformità con l';
f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla
presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 1992, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati di cui all', paragrafo 1, come pure ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.
(Seguono firme... )
Copia certificata conforme all'unico esemplare originale, in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.
Il Direttore degli Affari giuridici
del Consiglio d'Europa
Erik HARREMOES
Storico versioni
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